Statuto dell'associazione

Estratto dello Statuto - Testo integrale - Dibattito on-line sugli articoli da modificare


Disposizioni generali

L'associazione "Carpe Diem" non ha vincoli con partiti politici e non ha finalita' di lucro.

Essa si propone di: svolgere attivita' culturali, ricreative di formazione ed editoriali, di promuovere incontri e manifestazioni culturali ed agevolare l'apertura di una biblioteca.

Possono farvi parte tutti coloro che sono interessati alle attivita'dell'associazione.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua.


Articolo 1

L'associazione non ha vincoli con partiti politici e non ha finalita' di lucro.

Essa si propone di:

a) esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune degli aderenti;

b) collaborare con autorita', enti ed altre associazioni alla risoluzione dei problemi riguardanti i cittadini residenti e/o domiciliati nelle zone interessate;

c) promuovere e sviluppare tutte le iniziative che conformi alle normative vigenti, si ritengono atte a favorire l'incremento delle attivita' indicate nello statuto, anche attraverso forme di pubblicita', purche' consentito e di comune interesse tra gli aderenti;

d) promuovere incontri, manifestazioni culturali e sportive tra gli aderenti in occasione di festivita', ricorrenze o altro;

f) promuovere ed agevolare l'apertura di una biblioteca pubblica;

g) svolgere in genere tutte le attivita' che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si pone anche attraverso iniziative a carattere culturale, ricreativo, associativo, di formazione, editoriali.

Articolo 2

L'associazione potra' dare la propria collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

Essa dovra', tuttavia, mantenere sempre la piu' completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private.

Articolo 3

Gli organi dell'associazione sono:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Presidente dell'associazione;

c) il consiglio direttivo;

d) il collegio dei revisori;

e) il collegio dei probiviri.

Articolo 4

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che con la loro attivita' ed interessi, anche di lavoro, siano interessati alle attivita' dell'associazione stessa.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo e' fissato annualmente dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo dell'associazione.

I soci sono impegnati ad osservare il presente statuto ed a fornire la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

 

 

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